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Accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni

 



Come  chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, gli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono diretti a consentire un più efficace svolgimento dei compiti istituzionali propri delle Amministrazioni coinvolte.
Tali atti sono espressione del principio di coordinamento di attività finalizzate ad uno scopo comune a due o più soggetti pubblici, per il cui raggiungimento le funzioni e le competenze facenti capo alle singole Amministrazioni sono raccordate secondo le modalità stabilite nell’accordo.

L’ordinamento prevede espressamente, all’art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che le “amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.
La norma ha una valenza generale e, conseguentemente, un ambito di applicazione estremamente eterogeneo, sia relativamente ai possibili contenuti dell’accordo che in relazione al grado di definizione degli impegni assunti.

In concreto, quindi, gli atti negoziali e/o d’intesa hanno portata, contenuti ed effetti sensibilmente differenziati.
All’interno dell’ampia categoria di atti si possono individuare diverse tipologie, spesso variamente denominate nella prassi, ma sul piano sostanziale riconducibili alle seguenti fattispecie:

 

Protocolli di intesa (Accordi preliminari)

 

Accordi di collaborazione o Convenzioni

 

 


 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento

21.12.2022

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