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Incarichi di collaborazione

 

 Referente:

 

Incarichi di lavoro autonomo occasionale / collaborazioni coordinate

 

Premesse normative

L'art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, dispone che ''[...]fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente  incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Nell’ambito degli incarichi consentiti, “le amministrazioni potranno legittimamente sottoscrivere contratti di collaborazione che non abbiano le caratteristiche di eterorganizzazione vietate dall’art 7 comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001 e che rispettino i requisiti dell’art. 7 comma 6 del medesimo decreto Legislativo”. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalita' di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente la propria attivita' lavorativa.

Iter procedurale

Per conferire un incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata, ovvero di lavoro autonomo abituale o non abituale, il docente responsabile di un progetto di ricerca, dopo avere verificato sia l'ammissibilità e la pertinenza con il progetto di ricerca sia la copertura finanziaria, deve presentare istanza motivata al Direttore del Dipartimento (link ai moduli) almeno 7 gg prima del Consiglio di Dipartimento.

Moduli per l'istanza:

In base alla richiesta di attivazione e all’approvazione del CdD, il personale amministrativo:

  • Effettua valutazione contabile, e registra la COAN di copertura;
  • Prepara il bando, per l’affidamento a personale dipendente dell’Ateneo a titolo gratuito o, in subordine, a soggetti esterni a titolo retribuito mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo;
  • Predispone la pubblicazione sull’Albo Ufficiale di Ateneo. Il bando deve restare in pubblicazione per una durata minima di 15 giorni.
  • In questo periodo le domande (inviate tramite posta certificata, casella di posta dedicata, o consegnate manualmente) vengono ricevute dagli Uffici di Dipartimento.

 

Decorso il termine per la presentazione delle domande, il responsabile della struttura, su proposta del responsabile scientifico, emana il decreto di nomina della commissione di valutazione, previa acquisizione da ciascun membro della dichiarazione di non avere condanne ai sensi dell’art. 35 - bis D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012).
La commissione deve essere formata da almeno tre componenti (uno con funzioni di Presidente).
Il decreto viene pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito del Dipartimento per finalità di conservazione.

La valutazione avviene per soli titoli oppure per titoli e colloquio. Effettuate le prove (il colloquio deve tenersi non prima di 8 giorni dalla scadenza dell'avviso di selezione) viene stilata la graduatoria finale e il Decreto di approvazione degli atti della selezione viene pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito del Dipartimento per finalità di conservazione.

Approvazione atti e contratto

Il candidato risultato vincitore della selezione viene convocato per la firma del contratto di collaborazione e per rendere la dichiarazione anticorruzione ex art.15 D. Lgs 33/2013 e ex art.20 D.Lgs. 39/2013, oltre alla modulistica fiscale/previdenziale pertinente.

Una volta stipulato e firmato dalle parti, il contratto viene repertoriato.
L'incarico viene pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina "Pubblicazione incarichi", insieme alla dichiarazione anticorruzione e al curriculum dell'incaricato.

Il controllo preventivo di legittimità precedentemente esercitato dalla Corte dei Conti nell'attuale quadro normativo deve ritenersi venuto meno per gli atti di conferimento di qualunque natura e per gli incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 stipulati dalle Università statali.

Il Dipartimento provvede alla denuncia dell'incarico al Centro dell'Impiego nei casi previsti e trasmette il contratto e la relativa documentazione all'Ufficio Compensi a personale non strutturato, per la registrazione e la successiva liquidazione.

Alle scadenze previste nel contratto, e comunque al termine dell'incarico, il collaboratore deve presentare una relazione sull'attività svolta. Sulla base della relazione e dell'attività svolta il Responsabile della struttura, sentito il Responsabile scientifico, autorizza il pagamento delle relative spettanze.

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento

25.10.2022

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