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Borse di ricerca

 

Referente: Daniele Busi

 

Ai sensi del Regolamento per il conferimento di borse di studio, borse di ricerca (D.R.54/2013 prot.6985) possono essere conferite borse in 3 modalità:

  • borse di ricerca
  • borse per dottorandi senza borsa ministeriale
  • borse di solo studio per laureati triennali iscritti ad un corso di laurea magistrale.

Le borse hanno durata di sei, nove o dodici mesi.
L'iniziativa del bando è proposta da un responsabile scientifico per una ricerca legata ad un settore scientifico disciplinare di cui il dipartimento è referente.
I bandi sono pubblicati per almeno 20 giorni sull'Albo Ufficiale d'Ateneo.

 

Procedure concorsuali telematiche per assegni di ricerca e borse di studio e di ricerca (D. R. n. 471, 9 aprile 2020)

 

La commissione giudicatrice, composta da tre membri, scelti tra professori di ruolo e ricercatori dell’Università di Firenze, effettua la selezione sulla base della valutazione dei titoli e di un colloquio, se previsto.
Della commissione fa parte il Responsabile scientifico. La commissione può essere integrata da un rappresentante dell'eventuale ente finanziatore.
Il decreto di approvazione degli atti resta pubblicato per 10 giorni sull'Albo Ufficiale d'Ateneo.
Il borsista viene convocato per la firma di accettazione.

E' obbligo del borsista produrre al responsabile scientifico due relazioni sull'attività svolta - intermedia e finale - da consegnare al dipartimento per i pagamenti.

 

Si ricorda a Professori e Ricercatori che non si possono attivare borse di ricerca sui fondi che gravano sul bilancio dell’Ateneo, come previsto dall’art. n. 3 del D.R. 25 gennaio 2013, n. 54 – prot. n. 6985 “Regolamento per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca" (Le borse sono finanziate dalle Unità Amministrative su fondi provenienti da progetti di ricerca, contratti, convenzioni, donazioni di Enti pubblici e privati, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio universitario).
Per l’attivazione di Borse di ricerca è pertanto necessario disporre di fondi da progetti di ricerca, convenzioni e conti terzi, oltre che da donazioni.
Resta fermo l’obbligo del docente di rivolgersi con congruo anticipo alla Segreteria amministrativa e contabile, per la presentazione della documentazione per l’attivazione della borsa e per la verifica dei fondi.

Per l’assegnazione di una borsa, il Responsabile deve presentare istanza motivata al Direttore del Dipartimento [rtf ].

Quest’ultimo, dopo aver ricevuto la suddetta richiesta, coadiuvato dal Responsabile Amministrativo di Dipartimento (RAD), provvede ad istruire la pratica e a presentarla al Consiglio di Dipartimento che con l'approvazione dà mandato al Direttore ad emanare il bando di concorso
Il bando dovrà essere pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito del Dipartimento per finalità di conservazione ed eventualmente affisso all’Albo del Dipartimento.


Conferimento della Borsa
Il vincitore è tenuto a far pervenire all’Ufficio competente, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto, la dichiarazione di accettazione della borsa con l’impegno ad iniziare l’attività prevista nei termini stabiliti dal bando.
Nel caso in cui i borsisti svolgano la loro attività in laboratori o ambienti in cui sono esposti a qualche rischio (chimico, biologico, ecc.), sono tenuti a partecipare al "Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro", previa valutazione dell'Ufficio competente in materia di sicurezza.
Alle scadenze previste dal bando, il borsista dovrà presentare la relazione intermedia e finale sull'attività svolta. Il Dipartimento, su indicazione del Responsabile, invierà all’Ufficio Compensi a personale non strutturato la lettera di autorizzazione al pagamento della rata intermedia e seguenti ed un’ ulteriore lettera per la liquidazione del saldo.

 

Assicurazioni

  • Responsabilità Civile contro Terzi
    Gli assegnisti di ricerca e i borsisti sono assicurati dall'Ateneo a decorrere dall'inizio dell'attività di ricerca senza oneri a loro carico.

  • Forme obbligatorie di previdenza per gli assegnisti
    Al momento della stipula del contratto l'assegnista dovrà dichiarare se gode o meno di forme obbligatorie di previdenza. Ciò si rende necessario poiché (in applicazione dell'art. 2, comma 26 e ss. della legge 335/1995, così come modificato dall'art. 59, comma 16, della legge 449/1997), vigono due diversi regimi previdenziali differenziati:
    •    uno riferito ai soggetti che godono già di forme obbligatorie di previdenza, o sono titolari di pensione diretta, per i quali la ritenuta ai fini previdenziali è del 24%,
    •    l'altro, riferito a tutti gli altri soggetti non iscritti a forme obbligatorie di previdenza, per i quali la ritenuta è del 34,23% dell'imponibile.

 

Ultimo aggiornamento

21.12.2022

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